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DescrizioneArt. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

1. Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'istante non deve motivare la propria richiesta.

2. Accesso generalizzato (Freedom of Information Act - FOIA)

L'accesso generalizzato, finalizzato a forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e alla promozione della partecipazione al dibattito pubblico, consente ai cittadini di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare. Anche in questo caso, l'istante non deve motivare la propria richiesta.

3. Accesso documentale (ex 241/90 o formale)
L'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 ha la finalità di porre i soggetti interessati in grado di esercitare le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso": in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze di accesso il Comune di Lemie mette a disposizione appositi moduli di richiesta.


Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 05/10/2023 16:33

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